REATI COMMESSI DALLA TRIADE DI FAMIGLIE DI DELINQUENTI NON CONSIDERATI AI FINI DELLA PENA:
reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di più reati di bancarotta, tributaria e di false comunicazioni sociali ( capo b ).
reato di bancarotta fraudolenta per aver distratto le somme di denaro provenienti dal reato di raccolta abusiva del risparmio con riferimento alle obbligazioni irregolari.
reato art. 2622 , comma 1, c.c., per aver come amministratori di fatto DCN omesso di esporre in bilancio i debiti derivanti dalla raccolta del risparmio tramite obbligazioni irregolari. Reato procedibile a querela ma non essendo avanzata nessuna querela si emette sentenza di non procedibilità (capo h).
reato di riciclaggio per aver ostacolato l’identificazione della provenienza delittuosa delle somme indebitamente sottratte alla tassazione stipulando un contratto di call option.
reato di omessa dichiarazione percezione dei dividendi.
La sconcertante lista dei reati commessi dai nostri truffatori ma che non sono stati presi in considerazione ai fini della pena.
Come può un giudice depenalizzare il reato di associazione a delinquere (capo b) quando poi nella valutazione della pena si dice :
…. Omissis … GRAVITA’ del fatto e alla PARTICOLARE CAPACITA’ A DELINQUERE e all’assoluta insensibilità di rispetto agli interessi degli investitori, agendo in SPREGIO al DIRITTO di RIMBORSO vantato dai numerosissimi risparmiatori ed eseguendo la raccolta del risparmio fino agli ultimi giorni di vita della società quando era palese che il debito obbligazionario non sarebbe mai stato rimborsato.
Poi si evince dal “capo h” l’incredibile negligenza mostrata da centinaia di avvocati che hanno preparato le denunce ove non avendo esteso la querela ai reati evidenziati al capo h, il giudice penale ha emesso sentenza di non procedibilità nonostante il reato ci fosse. Messo in evidenza per rispondere a chi disse che le querele vanno fatte dagli avvocati perché sanno cose che i “civili” non sanno.
Nonostante la stessa Giudice sentenzia che :
… omissis … Non ci sono attenuanti per nessuno degli imputati. Il danno, oltre all’importo sottratto con la Bancarotta fraudolenta, c’è l’impossibilità di onorare il debito maturato nei confronti degli Obbligazionisti….omissis… Nonostante questa valutazione tutti i condannati sono liberi e con amicizie e cash money a disposizione si oppongono a tutte le decisioni delle procure, non ultima la richiesta di revoca della SDF in cassazione e il dissequestro dei beni a terzi a loro riferiti .
In questo contesto, chi si dimostra ostile agli obbligazionisti sono le stesse curatele, che fin dal primo momento hanno fatto capire con “ toglietevi dalla palle” quale sarebbe stata la loro linea. Infatti dopo circa 2,5 anni dal fallimento non hanno il coraggio di affrontare gli obbligazionisti; i motivi possono essere tanti, ovvero dire che i beni ci sono ma bisogna quantificare; svendita sottocosto delle navi solo a favore delle banche; che la maggior parte dei soldi sarà spartita tra curatele, giudici, consulenze, tecnici, periti, etc.; che un eventuale spartizione di cash classificherà gli obbligazionisti di serie A, B,..Z; spartizione di beni tra gli obbligazionisti con avvocati più furbi, etc.
Dopo la sentenza del 24 Settembre 2014 , si chiederà un incontro con le due curatele con tutti gli obbligazionisti che vorranno partecipare mettendo bene in evidenza che in mancanza di incontro, ne chiederemo come previsto dalla legge fallimentare, la revoca. Inoltre, anche la formazione del CDC esige spiegazioni, con due rappresentanti del gruppo Grasso, due avvocati che hanno da soddisfare una propria clientela e una “infermiera” che non si sa a chi deve favorire poiché nessuno la conosce. Peggio ancora nel valutare il CDC SDF ove il presidente è la curatela DCN e uno dei membri è il presidente del CDC CDN, forse con mansioni in conflitto.