Proposta di trasferire il dovuto al Comune di Roma – Città Metropolitana.
A questo punto riflettiamo sulla scelta di aderire alle Città Metropolitane.
E’ una pura follia.
Questo è il testo della proposta Anci:
Articolo 9. Città metropolitane. Facoltà di istituzione di tributi propri
1. E’ abrogato il comma 4 dell’articolo 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.68.
2 A decorrere dal 2015, le Città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014 n. 56, hanno la facoltà di istituire: a) un’addizionale sui diritti di imbarco di passeggeri sulle aeromobili fino ad un massimo di due euro per passeggero imbarcato. L’addizionale è versata alle città metropolitane, nel cui territorio ha sede l’aeroporto, sulla base di apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di natura non regolamentare, che determina altresì le modalità dei controlli; b) un’imposta di sbarco a carico dei passeggeri delle imbarcazioni che attraccano nei porti situati nel territorio delle città metropolitane. L’imposta si applica fino ad un massimo di due euro da riscuotere unitamente al prezzo del biglietto da parte delle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea. La compagnia di navigazione è responsabile del pagamento dell’imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento. Per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d’imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle presenti disposizioni si applica l’articolo 1, commi da 158 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n.296. L’imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel territorio della città metropolitana, dai lavoratori e dagli studenti pendolari. Le città metropolitane possono prevedere nel regolamento modalità applicative del tributo, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.
3. La riscossione dell’incremento dell’addizionale comunale di cui al comma 1, lettera a) avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le modalità in uso per la riscossione dei diritti di imbarco. Il versamento da parte delle compagnie aeree avviene entro tre mesi dalla fine del mese in cui sorge l’obbligo.
4. Nell’anno di istituzione, le imposte di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all’emanazione del relativo regolamento metropolitano, salva l’eventuale indicazione di data successiva nel regolamento medesimo. Le variazioni delle tariffe disposte dalla città metropolitana entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell’anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle città metropolitane delle Regioni a Statuto Speciale, istituite o da istituire con apposita legge regionale.
***Relazione illustrativa
L’istituzione delle Città metropolitane costituisce un importante passaggio nel riassetto anche istituzionale dei governi territoriali. La crisi finanziaria delle Province rischia di coinvolgere anche l’avvio della nuova istituzione locale, a fronte di significative ulteriori funzioni attribuite dalla legge alle Città metropolitane. La norma proposta permette di assicurare un’ulteriore e specifica entrata alle Città metropolitane in attuazione dell’articolo 24, comma 4, del d.lgs. n. 68/2011, la cui previsione è rimasta inapplicata. Al fine di assicurare la disponibilità immediata del nuovo strumento fiscale la norma proposta istituisce direttamente il tributo (in forma comunque facoltativa) sull’imbarco/sbarco dei passeggeri nei porti ed aeroporti siti nel territorio delle città metropolitane, anziché rimandare ad un successivo provvedimento attuativo.
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