Roma (Lazio) 09 marzo 2017

DIBATTITONEWS.IT DENUNCIA: MIANO SISTEMA CONTORTO

Miano: querela
08.03.2017
a cura di F. Gangemi

SPETT.LE
AUTORITA’ GARANTE CONCORRENZA E DEL MERCATO
PIAZZA G. VERDIN.6A – 00198 ROMA
SPETT.LE
AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE – ANAC
VIA M. MINGHETTI N.1O00187 ROMA
SPETT.LE PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI MESSINA
PIAZZA UNITA’ D’ITALIA
Racc. a.r. Via pec protocollo.prefme@pec.intemo.it 98100 MESSINA
ILL.MO SIG.
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dr BARCELLONA P.G. (ME)

Il sottoscritto Antonino Carmelo Miano, nella qualità di amministratore unico e legale rapp.te p.t. della soc. Esperia S.r.l., con sede a Pace del Mela (ME), via Padre PopieluszKo
n.32 pal. D, Part. IVA n.02781340837
DENUNCIA
A chiarimento della quale
ESPONE
Quanto segue:
– La società Esperia S.r.l., esercente attività commerciale nell’ambito dei servizi di vigilanza privata, è una consorziata del Consorzio Sicurgem,
con sede legale a Palermo, 90147 (PA), via Nino Savarese n.25lA, Part. IVA n.06046560824.

– Il Consorzio Sicurgem, che accorpa diverse imprese che si occupano dei servizi di vigilanza privata, ha ricevuto in data 27/04/2016, da parte dei responsabili di Raffineria di Milazzo – soc. consortile per azioni – con sede a Milazzo, 98057 (ME), via Mangiavacca, invito a partecipare alla gara tecnica-economica, cui è stato attribuito il n.10607, per i servizi di Guardiania e Vigilanza all’interno della Raffineria di Milazzo.
-La suddetta gara (il cui bando qui si allega al n.1), alla quale il Consorzio Sicurgem ha partecipato, si è svolta attraverso il sistema cd delle gare elettroniche, all’intemo di un portale telematico appositamente predisposto dall’organizzatore, cui la partecipante ha potuto accedere mediante la consegna da parte del primo di appositi codici personali, da utilizzare proprio per versare nel portale elettronico tutti i documenti richiesti per la gare, oltre alle offerte da formulare (sia tecnica che economica).
-Pertanto, con nota a mezzo pec del 27/04/2016 (all.2), la Raffineria comunicava al Consorzio che la gara n.10607 era stata pubblicata sul detto portale (portale e- Procurement Eni), ove si invitava per I’appunto a presentare offerta tecnica ed economica relativamente ai servizi di Guardiania e Vigilanza, facendo espressamente presente che il termine finale di presentazione dell’offerta era fissato per il 18/05/2016, alle ore 10.00.
-Dopo avere formalizzato l’offerta nei modi e nei termini indicati dalla committente, il Consorzio Sicurgem si vedeva recapitare, in data 6 giugno 2016, due comunicazioni, a distanza di un minuto l’una dall’altra (all. 3 e 4), nella prima delle quali l’offerta compiuta le veniva restituita per – si cita testualmente – “eventuale aggiornamento tecnico/economico o ulteriori approfondimenti”; mentre, nella seconda, si faceva presente che la gara in questione era stata aggiomata e si invitava la partecipante ad un rilancio di gara. La nuova offerta economica, sempre per lo stesso servizio, sarebbe stavolta dovuto essere formalizzata, sempre mediante inserimento nel portale, entro le ore 12.00 del 7/06/2016. Ciò che il Consorzio patecipante provvedeva tempestivamente a fare.
-A questo punto è necessario fare un’opportuna precisazione e dire che se è vero che Ram, nel corpo della gara elettronica di cui si discute, si è riservata espressamente la facoltà di richiedere offerte migliorative sia sotto il profilo tecnico sia sotto il profilo economico, tuttavia 1) è espressamente previsto nel corpo del citato documento che tale facoltà debba essere giustificata da motivi tecnici ed economici espressamente specificati dalla committenza, ollre che da precise e comprovate ragioni, che vanno motivate alle partecipanti: 2) la medesima facoltà stride del tutto con l’impianto complessivo della gara elettronica bandita, che è stato pensato e strutturato sulla falsa riga della gara cd ad evidenza pubblica (a cominciare dal fatto che essa si svolge in un portale elettronico, di pertinenza di Eni), con un protocollo fatto di tempi cadenzati e contingentati, di forme rigorose da osservarsi, votato al rispetto pedissequo di tutti i passaggi, nello spirito di consentire la corretta e regolare competizione della partecipanti alla gara per l’aggiudicazione del servizio da affidare in appalto.
-Tale, essendo dunque, l’impronta che la committenza ha inteso imprimere alla gara, con i tipici connotati delle gare pubbliche, il fatto che la stessa si sia riservata la facoltà discrezionale – di fatto, poi, esercitata – di ignorare l’offerta della o delle partecipanti (tra cui l’odiema deducente), facendo cadere nel nulla la migliore offerta pervenuta, mediante inviti ad effettuare offerte migliorative, intanto costituisce enorme ed eclatante sbilanciamento dei rispettivi oneri dipendenti dalla suddetta gara alle partecipanti viene richiesta massima tempestività di offerta, in mancanza della quale l’offerta decade; l’offerente si assume ogni responsabilità relativa ad eventuali errori compiuti nell’offerta, anche relativi ai costi dei servizi o alle modalità di esecuzione dei lavori, ecc…, atteso che, di contro, se la committente accetta l’offerta di una partecipante, detta offerta è vincolante nei confronti dell’aggiudicataria, la quale sarà obbligata ad effettuare il servizio alle condizioni promesse in offerta. Non solo. Se a ciò si unisce il fatto, pure previsto, che la committente si riserva la possibilità “dl negoziare con uno, con più o tutti gli offerenti le condizioni del contratto da assegnare, per I’individuazione della migliore offerta”, ciò non fa che svilire le regole di uguaglianza delle partecipanti rispetto alla gara bandita e mortificare in un sol colpo tutti i dettami di trasparenza, oggettività e scelta dell’offerente migliore, secondo quella che sarebbe realmente la migliore offerta, sulla base delle risultanze documentali fatte pervenire nei termini imposti dall’invitante.
Peraltro, già l’incipit contenuto in apertura del documento di gara elettronica, ovvero che la richiesta di offerla non costituisca alcun impegno di acquisto da parte di RAM S’C’P’A’, la dice lunga sul fatto che contraente committente intenda porsi – comunque vadano le cose – in una posizione assolutamente dominante di scelta se contrrre oppure no con quello che risulterebbe essere il migliore offerente.
– In altre parole, la gara è costruita nel senso che re offerenti sono obbligate ab initio a mantenere (a rischio e pericoro di eventuali errori di valutazione del servizio) gli impegni contrattuali presi con l’offerta, mentre RAM si riserva addirittura la possibilità di contrarre, se vorrà.
Tomando agli slretti fatti di gara, si dirà che dopo l’ultima scadenza imposta del 7 giugno 2016 per la presentazione delle nuove offerte, nessuna notizia dell’andamento della procedura la committenza ha inteso dare nei tre mesi successivi; tanto che ad un certo punto, Consorzio Sicurgem, il primo settembre di quest’anno, inviava una pec (all.5) di richiesta formale, per avere notizie sull’esito della gara o per conoscere le motivazioni che non avevano fatto procedere all’aggiudicazione della medesima.
– Non ottenendo alcun riscontro, ra richiesta veniva reiterata con comunicazione del 27/09/2016 dello stesso tenore (sempre contenuta nell’all.5).
– Finalmente, con nota via pec dell’1 1/10/2016, RAM usciva dar proprio sienzio, facendo sapere che la gara in oggetto (n.10607) era stata aggiornata; che il consorzio era invitato anche questa vorta a partecipare mediante riformulazione dell’offerta tecnica; che quest’ultima avrebbe dovuto essere presentata entro, 17/10/2016; che, infine, l’offerta economica sarebbe stata richiesta successivamente, solo a seguito di idoneità tecnica. – Di fronte a ciò, il Consorzio faceva pervenire a RAM, a mezzo del proprio legale di fiducia’ lettera raccomandata der 12/10/2016 (all.6), nella quare si rappresentava che pur intendendo comunque partecipare a quest’altra appendice di gara predisposta, per evitare di subire pregiudizio definitivo delle proprie ragioni per via di un ritiro, purtuttavia si denunciava la condotta ex adverso mantenuta, assolutamente discrezionale ed arbitraria, comunque improntata al più totare silenzio, immobilismo, disinformazione delle partecipanti sulle offerte fino a quel momento pervenute; con riserva di tutelare nelle opportune sedi eventuali posizioni di diritto lese o pregiudicate da tale comportamento.
– RAM dava risposta a quanto sopra, con lettera del proprio legale, inviata via pec il 7/112016 (all.7), in cui precisava che le comunicazioni, con relativi inviti, fatte pervenire fino a quel momento alle partecipanti (tra cui il consorzio), altro non fossero che due fasi di un’unica gara ancora in corso di svolgimento.
– Si rappresentava la circostanza, nella citata nota, che per far fronte a nuove esigenze, la Raffineria Milazzo aveva ritenuto, “con insindacabile valutazione” di adeguare l’originaria specifica di appalto includendovi altri e diversi servizi, comportanti impatti non trascurabili sulle quotazioni di gara, cercando anche di ottimizzare lo schema di quotazione assegnando un peso ed un valore ad aspetti che le imprese concorrenti dovevano possedere per garantire il rispetto degli standard qualitativi che Raffineria di Milazzo persegue.
– Stante questa la risposta, vi è da dire che mai fino ad oggi sono state rese note le nuove circostanze cui Raffineria di Milazzo ha fatto riferimento, così come non si è capito quali fossero gli altri e diversi servizi su cui l’interesse della committente fosse caduto.
– Sicchè, le superiori motivazioni sono rimaste di fatto una sorta di titolo vuoto.

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Tutto ciò premesso e rendicontato.
Considerato che la condotta sopra descritta – reiterata e tuttora operante – posta in essere dalla Raffineria di Mllazzio, oltre che discrezionale, arbitraria e non rispettosa delle professionalità impegnate nella gara, non è giustificata da alcun motivo oggettivo, tenuto conto che le ragioni che pure la stessa ha tentato di addurre costituiscono lettera morta, ed altro non rappresentino se non il pretesto per non aggiudicare la gara alla partecipante (qualunque essa sia), la cui offerta sia risultata la migliore, dall’esame di tutte quelle presentate finora e secondo il riscontro oggettivo dei parametri e delle condizioni del bando, considerato che la manifestata intenzione di proporre continui rilanci e nuove offerte, lungi dal voler garantire il rispetto degli standard qualitativi di cui la Raffineria parla, punti invece
a ben altri obiettivi, ovvero all’individuazione dell’impresa aggiudicataria sulla base di elementi e condizioni che si allontanano inevitabilmente da quelli individuati nel bando di gara, violando in questo modo le regole di trasparenza e di libera concorrenza delle imprese sul mercato.
Atteso che questa condotta certamente non è in linea con gli impegni che la Raffineria di Milazzo si è assunta sottoscrivendo in data 18/03/2013, unitamente alla Prefettura – Ufficio territoriale di Govemo – di Messina, alla Confindustria Sicilia ed alla Confindustria di Messina, protocollo di legalità (all.8), ove tra l’altro ci si dava l’obiettivo ,”di promuovere presso le imprese associate, I’adozione di regole mirate a disciplinare la scelta responsabile dei propri partners, subappaltatori e
materie del protocollo”, assicurando peraltro lo scrupoloso rispetto delle prescrizioni di cautela dettate dalla normativa antimafia, in un territorio ad alta densità del fenomeno criminale.
Considerato, ancora, che le condizioni presenti nel bando di gara, oltre che l’atteggiamento mantenuto dalla committenza, non sono per niente rispettosi dei principi contenuti nella Determinazione n.9 del 22 luglio 2015 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, che contiene proprio “le linee guida per l’affidamento del servizio di vigilanza privata”, necessarie per fronteggiare alcune criticità riscontrate in relazione agli appalti indetti per l’affidamento del servizio di vigilanza privata, quali, in particolare:
– L’esatta indicazione dell’oggetto dell’appalto;
– La corretta individuazione dei requisiti di partecipazione da fissare nel bando di gara;
– La determinazione della formula per individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa ed i casi in cui si attribuisca un punteggio esiguo ai fini dell’offerta tecnica rispetto a quello attribuito all’offerta economica;
– I ribassi eccessivi proposti dagli operatori economici in sede di gara che potrebbero essere correlati ad irregolarità nel rispetto degli obblighi derivanti dall’applicazione del CCNL di categoria ed all’applicazione di tariffe orarie non in linea con le tabelle sul costo medio del lavoro, elaborate dal Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali per tale settore:
– Le modalità di attuazione del c.d. “cambio appalto”, con particolare riferimento all’applicazione, da parte del nuovo aggiudicatario, di tariffe orarie inferiori al personale dell’ impresa “uscente”.
Considerato, infine, che la società Esperia ha un interesse attuale e concreto acchè la gara venga svolta in ossequio delle regole date, oltre che nel pieno rispetto delle responsabilità ed obbligazioni civili da essa derivanti per entrambi i soggetti dell’affidando appalto di servizio, in considerazione del fatto che – ove risultasse che miglior offerente sia stato il Consorzio Sicurgem – la società scrivente sarebbe la consorziata che ,aterialmente eseguirebbe il servizio di vigilanza, tale per cui la medesima deve ritenersi a pieno diritto legittimata a presentare la presente denuncia.
Con il presente atto, il sottoscritto Antonino Carmelo Miano, nella spiegata qualità di amministratore unico e legale rapp.te p.t. della soc. Esperia S.r.l., quale consorziata del Consorzio Sicurgem di Palermo, partecipante alla gara,
propone formale
DENUNCIA – QUERELA
Nei confronti di:
Raffineria di Milazzo – soc. consort e per azioni – in persona del proprio direttore e legale rapp.te p.t., con sede a.Milazzo, 98057 (ME), via Mangiavacca, per tutte le fattispecie di reato ovvero di irregolarità e/o illegittimità di qualsiasi tipo legate alla sopra denunciata sua condotta, in primis per comportamenti che appaiono turbativi della libera concorrenza di mercato tra le imprese partecipanti, e/o per Ìe altre ed ulteriori fattispecie di reato o illegittimità di sorta che le Autorità qui interessate e destinatarie della presente, ivi compresa quella Giudiziaria, dovessero riscontrare nel caso, chiedendone la punizione ai sensi di legge.
Invita le Autorità citate a procedere immediatamente a tutte le opportune indagini del caso, acquisendo informazioni e/o documentazione collegata alla pratica in oggetto.
Con riserva di costituirsi parte civile nell’eventuale instaurando procedimento penale a carico dei querelati, ed indicare testi.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 408 comma 2 c.p.p., chiede altresì di essere informato circa l’eventuale archiviazione della procedura.
Nomina in relazione alla presente denuncia ed al successivo giudizioche ne dovrebbe scaturire, quale proprio difensore di fiducia ex art. 96 c.p.p., I’avv. Giulio Lima del Foro di Barcellona P.G., con studio in Milazzo,98057 (ME) via M. Regis n.49, pal. Le Palme, Tel,/Fax 090 9076120, pec giulio.lima@cert.ordineavvocatibarcellona.it.
eleggendo ivi domicilio.
Pace del Mela, 05/t2/2016.
Si producono in copia i superiori documenti allegati.
Con osservanza.
Antonino Carmelo Miano n.q.
Vera la firma
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Il titolare dell’Istituto di Vigilanza “Esperia”, signor Carmelo MIANO, è persona coraggiosa da allontanare dalla sua meritevele quanto sofferta attività il puzzore della mafia. Dalla lettura della denuncia depositata dal legale del signor MIANO presso la Cancelleria della Procura di Messina e ad altre Autorità che hanno il compito di vigilanza sul buon amdamento degli appalti pubblici, emerge il meccanismo farraginoso responsabile dell’annullamento violento tipico della mafia dalle scarpe lucide, della gara vinta dall’Istituto “Esperia”. Sicché la vigilanza rimane all’intoccabile famiglia BASILE grazie anche, forse, alla manina storpia di qualche ministro che sembra di questi imbrogli se ne intenda. Ora, ci chiediamo: cosa farà la Procura di Barcellona? Indagherà e punirà i colpevoli? Interverrà a gamba tesa l’Autorità Antocorruzione e tutte le altre chiamate in causa? Rivolgendo gli occhi verso l’Istituto di Vigilanza “Il Detective” in Messina, la perplessità ci assale. Noi de “Il Dibattito” saremo attenti nella speranza tramutata in certezza che almeno per una volta la KSM sia messa definitivamente all’angolo con il suo pesante carico di vergogna, di strafottenza, di prepotenza e di corruttela.

Francesco Gangemi