Barletta-Andria-Trani (Puglia) 20 dicembre 2014

Gattino salvato dalla Guardia Ambientale

E’ stato salvato un gattino, il quale è stato trovato in strada, probabilmente investito, da un cittadino. E’ stato portato immediatamente ad un noto veterinario di Bisceglie e qui ha subìto un’operazione delicata. Ora sta bene ed è in convalescenza. Le spese dell’intervento le ha sostenute il Primo Dirigente del Nucleo, di cui comunica che:
Le Amministrazioni dopo vari casi accaduti in città, devono istituire una sede e un team di veterinari, nonché un’ambulanza veterinaria, non solo per le prime cure ma anche per interventi importanti causati da automobilisti non attenti, perché ancor oggi i cittadini ed associazioni dediti ad aiutare la vita degli animali, sappiano dove portare questi animali d’affezione per salvare loro la vita. Non sempre possono trovarsi buoni samaritani ad accollarsi le spese veterinarie.
Tutti gli animali sono patrimonio dello Stato e quindi vanno tutelati, si ricorda che la legge 189 del 1994 (legge per la protezione degli animali) cita che:

Dopo il titolo IX del libro II del codice penale è inserito il seguente:
“TITOLO IX-BIS – DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI
Art. 544-bis. – (Uccisione di animali). – Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.
Art. 544-ter. – (Maltrattamento di animali). – Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro, altresì
Altresì all’articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«9-bis. L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da
cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di
porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che
abbiano subìto il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.
Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti
devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso.
Chiunque non ottempera all’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311».

Nonché il testo riformulato dell’articolo 5 della legge regionale Puglia del 3 aprile 1995, n.12

Art.5
(Profilassi)

1. La Giunta regionale, su proposta della Commissione di cui all’art.12 della presente legge e sentite le associazioni e gli enti di cui al successivo art.13 che ne facciano richiesta:
a) adotta i provvedimenti per la prevenzione del randagismo e la tutela degli animali;
b) promuove e attiva, di concerto con la Sovrintendenza scolastica, corsi di educazione sanitaria, nelle scuole di ogni ordine e grado, intesi a definire un corretto rapporto uomo – animale;
c) istituisce corsi di formazione professionale e di aggiornamento per il personale addetto all’attuazione della presente legge.

2. La Regione e le USL, attraverso i Servizi veterinari, con la collaborazione dei medici veterinari liberi professionisti e degli enti e associazioni zoofile e protezionistiche, promuovono la conoscenza e la diffusione dei metodi per il controllo della riproduzione degli animali d’affezione. A tal fine le USL possono predisporre interventi, su base volontaria, atti al controllo delle nascite, servendosi delle strutture proprie, tenuto conto del progresso scientifico. Sugli animali randagi presenti nel territorio i servizi veterinari delle AUSL, servendosi di strutture proprie o regolarmente accreditate, effettuano interventi chirurgici di sterilizzazione, individuati nella ovarioisterectomia per le femmine e nella orchiectomia nei maschi.Le autorità sanitarie locali possono disporre la reimmissione sul territorio di provenienza degli animali sottoposto a preventivo intervento di sterilizzazione.Il Comune provvede a effettuare una polizza per eventuali danni.

3. Gli interventi per la limitazione delle nascite degli animali di cui al precedente comma 2 sono effettuati da medici veterinari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale o da medici veterinari liberi professionisti convenzionati.

www.nucleoguardiaambientale.it

Il Primo Dirigente N.G.A.
Savino Casardi