L’articolo 193 del Codice della strada al primo comma recita: “I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi”. Al quarto comma, relativo alle modalità di accertamento dell’eventuale inadempienza all’obbligo, si dice che si applica l’articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e cioè: “È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dalla assicurazione obbligatoria”. Inoltre lo stesso quarto comma impone: “L’organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall’organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore”.
Ci è stata ripetutamente indicata a Brembio, in Via Monte Grappa, nel parcheggio nei pressi della roggia Vistarina, una vettura con pneumatici sgonfi in evidente stato di abbandono, chiedendoci di segnalare la sua presenza. Da una ricerca effettuata con gli strumenti web oggi messi a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si è riscontrato attraverso la targa che l’automobile non risulta rubata, e in particolare attraverso il portale dell’Automobilista, si è appurato, sempre attraverso la targa, che “il veicolo non risulta in regola con gli obblighi assicurativi RCA”. Si tratterebbe, dunque, di un’autovettura che rientra nel dispositivo previsto dall’articolo 193 del Codice della Strada, che impone il rispetto delle norme riguardanti la copertura assicurativa anche quando il veicolo è in sosta in un luogo pubblico e può essere coinvolto in un incidente stradale o esserne causa. L’inadempienza all’obbligo può comportare una sanzione amministrativa da 798 euro a 3.194 euro.
Il fenomeno dell’abbandono di autovetture con assicurazione scaduta è aumentato negli ultimi anni a causa della crisi economica e dei costi annualmente necessari per mantenere un veicolo. Ma l’abbandono in strada potrebbe costare di più della spesa assicurativa. L’obbligo assicurativo viene meno solo se il veicolo è sostato in un box privato o in un’area privata recintata.
Da aggiungere ancora per completezza, ed è sempre utile saperlo, che per mezzi privi di targa, volante o sedile per la guida, non è obbligatoria l’assicurazione, ma scatta l’obbligo della rottamazione. Per l’abbandono in luogo pubblico, scattano reati quali l’abbandono di rifiuti speciali e pericolosi, il commercio illegale di ricambi e l’occupazione illegale di suolo pubblico.
Sul fenomeno dell’abbandono di veicoli senza assicurazione
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