Brembio (Lombardia) 17 settembre 2015

Tocca al sindaco eliminare i disagi dovuti ai mezzi agricoli

L’ultima ordinanza del sindaco di Brembio Giancarlo Rando sul divieto di circolazione nelle domeniche e nei giorni festivi per i mezzi agricoli, tanto lodata dal vicesindaco Sozzi su “La Libertà” qualche giorno fa (con trionfalismo: “Un’ordinanza prescrive, infatti, che, nei giorni festivi, le macchine agricole cerchino percorsi alternativi per arrivare alle campagne”), trova probabilmente ispirazione nel Decreto annuale del Prefetto di Lodi sulla limitazione alla circolazione fuori dai centri abitati.
In base a quanto stabilito dal Codice della Strada e da un Decreto annuale del Ministero dei Trasporti, il Prefetto, ogni anno, emette un decreto con il quale viene approvato un calendario delle limitazioni alla circolazione fuori dai centri abitati di tutte o alcune categorie di veicoli. Nel decreto relativo al 2015, all’articolo 1, si legge: “Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell’anno 2015” che vengono elencati. In particolare alla lettera “a” del primo comma l’articolo specifica: “tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 8,00 alle ore 22,00”, e la lettera “b” completa: “tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre dalle ore 7.00 alle ore 22.00.
Il decreto però, all’articolo 3, specifica che il divieto non ha applicazione per tutta una serie di veicoli e di complessi di veicoli tra cui, alla lettera “n” del primo comma, quelli “classificati macchine agricole ai sensi dell’art. 57 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche, adibite al trasporto di cose, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461”.
Insomma, stante le strade del territorio di Brembio, fuori dal centro abitato, ripetiamo: fuori dal centro abitato, i mezzi agricoli possono circolare anche di domenica e nei festivi, perché glielo permette il decreto del Prefetto. Fuori dal centro abitato, lo si sottolinea ancora.
All’interno del centro abitato, così come delimitato ai sensi dell’art. 4 del Codice della Strada, la circolazione (per 365 giorni all’anno) è di competenza del sindaco. Di conseguenza è il sindaco il solo e unico responsabile di quanto sta avvenendo all’interno del centro abitato di Brembio. Anche questo lo si sottolinea. Il sindaco, solo il sindaco.
Il Codice della Strada all’articolo 7 specifica tutto quello che i Comuni possono fare, relativamente ai centri abitati, con ordinanza del sindaco. Innanzitutto possono adottare i provvedimenti indicati nell’art. 6, commi 1, 2 e 4, di spettanza al prefetto fuori dal centro abitato. Il comma 1 dice: “Il prefetto [dunque il sindaco all’interno del centro abitato], per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare può, conformemente alle direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse”. Il sindaco, poi, all’interno del centro abitato, come già visto per il prefetto inoltre, nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario può vietare la circolazione di veicoli adibiti al trasporto di cose.
Ma non basta. Il comma 4 stabilisce che per le strade comunali e vicinali sono emanate dal sindaco ordinanze con cui può: a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico; b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade; c) riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi; (…).
L’articolo 7, tra altre cose ancora, al comma 1 lettera “b”, consente al sindaco con ordinanza di limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dai relativi Ministeri. Al comma 4, stabilisce che “nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele”. E ancora al comma 9 si stabilisce che: “I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta”.
Per concludere, dunque la constatazione è ovvia: il pesantissimo disagio sofferto dalla popolazione e l’insicurezza per quanti si avventurano a piedi o in bicicletta (e anche in motocicletta o in automobile), in particolare dei bambini, degli anziani, dei disabili e delle persone in difficoltà di deambulazione, è imputabile solo ed esclusivamente a chi amministra il Comune di Brembio, incapace di cogliere la difficoltà che il passaggio di pesanti mezzi di grosse dimensioni crea in vie cittadine inadeguate e prive in molti tratti di marciapiedi, ed insensibile alle ripetute proteste, continuate nel tempo, di cittadini con abitazioni prospicienti le vie di passaggio che soffrono particolarmente il danno reiterato dal disinteresse dell’autorità competente in merito.
Ma vi è di più: un’ordinanza del 2003 stabilisce in tutto il centro abitato il divieto di passaggio di mezzi di peso superiore alle 6,5 tonnellate. La grande maggioranza dei mezzi agricoli il cui passaggio per le vie di Brembio provoca danno alla popolazione meno difesa, a edifici come lo dimostrano crepe formatesi al loro passaggio e allo stesso stato delle strade, rientra in questo divieto. Il sindaco deve dire una volta per tutte e senza nascondersi dietro un dito, se sposa la tesi “scriteriata” del vicesindaco, che cioè gli agricoltori “fanno il loro lavoro e meritano tutta la comprensione possibile”, o se invece intenda salvaguardare la salute, la sicurezza e la tranquillità della popolazione, che pro tempore amministra, con particolare attenzione alla parte più debole. Non occorre aggiungere che ogni dilazione o ritardo è di per sé una eloquente strizzatina d’occhio ad una potente lobby, locale e lodigiana, come le parole del vicesindaco sembrano far capire.
In molti a Brembio si domandano, infine, perché in paese le due minoranze siano insensibili al problema e alle proteste di tanti cittadini e tacciano, anzi si facciano convincere a ritirare emendamenti, come quello in ambito di bilancio, che impegnava ad un maggior controllo finalizzato alla sicurezza della circolazione. Evidentemente anche loro hanno scarso interesse alla qualità di vita della comunità. Se non è così, si facciano sentire, “senza se e senza ma”, però. E soprattutto non a parole, ma con fatti.