Torre Del Greco (Campania) 15 maggio 2014

TRUFFA DEIULEMAR: UNO TSUNAMI ECONOMICO HA MESSO KO LA CITTA

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA –28–
244ª Seduta(pomerid.) 8 maggio 2014 Assemblea – Allegato B

PUGLIA, BLUNDO, BUCCARELLA, BULGARELLI, CASTALDI,
CIOFFI, DONNO, FATTORI, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MOLINARI,
MORONESE, NUGNES, TAVERNA, VACCIANO. –Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso che:
con la sentenza n. 25 del 2 maggio 2012 il Tribunale civile di
Torre Annunziata (Napoli) ha dichiarato il fallimento della societa` Deiulemar compagnia di navigazione SpA, poiche ´ tale societa ` ha emesso obbligazioni, per un valore di 858 milioni di euro circa, in violazione dei limiti stabiliti dall’articolo 2412 del codice civile;
detto fallimento e` da considerarsi «unico» per le sue esorbitanti dimensioni, dal momento che ha drammaticamente coinvolto, in maniera diretta, oltre 13.000 risparmiatori e, in maniera indiretta, l’intera area costiera vesuviana, nella quale operava la societa` e dove in larga parte risiedono i risparmiatori truffati;
gli ignari risparmiatori sono stati tratti in inganno dall’apparente solidita` della societa` poi fallita. Le dimensioni internazionali della Deiulemar, che nel momento di massima espansione, operava controllando oltre 70 navi, gli oltre 1.000 dipendenti, la collocazione fra le societa` leader in Europa nel trasporto di carichi secchi alla rinfusa e di carichi liquidi, nonche´ il ricoprire tutte le rotte oceaniche, con prevalenza nel Sud Est asiatico, Brasile, America, nord Europa, sono stati gli elementi che hanno fatto ragionevolmente presumere ai malcapitati di effettuare investimenti a capitale garantito;
da quanto emerso dalle attivita` di indagine, sinora effettuate dalla magistratura civile e penale che si occupa della vicenda, l’attivita` di raccolta del credito risulta essere stata effettuata dalla fallita Deiulemar in totale violazione dei limiti prescritti dal codice civile, in violazione delle normative di corretta tenuta di bilanci e libri sociali e anche in espressa violazione di formali divieti a dare corso alla specifica attivita` di raccolta del credito, inoltrati alla predetta societa` dalla Banca d’Italia, quantomeno a partire dal 2006;
dalle indagini, inoltre, e` stato appurato che gia ` nel 1997 l’Ufficio italiano dei cambi, confluito in seguito in Banca d’Italia, aveva rigettato la richiesta di iscrizione della societa ` nell’elenco generale degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modifiche) per mancanza dei presupposti di legge; nel 2002, inoltre, la Banca d’Italia, in relazione alle vicende evidenziate, ha segnalato la societa` alla competente Procura della Repubblica, in ottemperanza all’obbligo di cui all’articolo 331 del codice di procedura penale;
considerato che:
la vicenda ha posto in drammatica evidenza l’inadeguatezza dei sistemi di prevenzione e controllo vigenti nel nostro ordinamento, in particolare in relazione a quanto prescritto dal decreto legislativo n. 231 del 2007, emanato in attuazione della direttiva 2005/60/CE, che conferisce all’Unita ` di informazione finanziaria, istituita presso la Banca d’Italia, il compito di dare corso all’analisi dei flussi finanziari al fine di individuare e prevenire fenomeni di riciclaggio di denaro, nonche´ l’analisi finanziaria delle operazioni sospette segnalate; dalle indagini effettuate dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata e` emerso che, dal 2005 e sino a tutto il 2012, vi sono state oltre 30.000 movimentazioni sui conti correnti iconducibili ai soci della stessa Deiulemar, per un valore complessivo di circa 400 milioni di euro. A parere degli interroganti, a fronte di una movimentazione bancaria cosı` imponente, l’attenzione da parte degli istituti di credito e della UIF (Unita ` di informazione finanziaria) avrebbe dovuto essere massima e costante, mentre sarebbe risultata insufficiente e comunque del tutto inadeguata;
parimenti ininfluente, nel caso di specie, e` risultata la prescrizione di cui all’articolo 41 del decreto legislativo n. 231 del 2007 che prescrive una procedura per la segnalazione, obbligatoria, delle operazioni sospette;
considerato infine che, a parere degli interroganti inadeguate a prevenire un tracollo finanziario di tale dimensione si sono rivelate, inoltre, anche le attivita` di controllo e di verifica poste in essere dalla Polizia giudiziaria a seguito delle richiamate segnalazioni della Banca d’Italia alla competente Procura della Repubblica, si chiede di sapere:
se, nel rispetto delle indagini che la magistratura conduce per gli aspetti di propria competenza, il Ministro in indirizzo non ritenga di dover intraprendere le opportune iniziative per fare chiarezza su un fallimento dagli aspetti, a parere degli interroganti, clamorosi;
se non intenda assumere iniziative, anche di carattere normativo, al fine di eliminare le cause delle disfunzioni che hanno reso possibile il verificarsi di simili episodi che minano la credibilita `, a parere degli interroganti minima, del sistema di raccolta del piccolo risparmio e dei suoi strumenti di tutela e controllo.
(4-02185)