Roma (Lazio) 30 ottobre 2017

Finalmente ripulito il ponte Flaminio

Dopo anni di incuria finalmente l’amministrazione ha pulito i graffiti che oramai ricoprivano ogni spazio libero del “ponte bianco”. Una scritta però è già ricomparsa. Quanto durerà? Nonostante si tratti di un reato che prevede la reclusione e multe salate (vedi sotto), risulta molto difficile bloccare il fenomeno che avviene soprattutto di notte. Da esperienze internazionali sui writers l’unico rimedio efficace è la rimozione immediata che scoraggia gli autori di questi atti a compierli e reiterarli, come anche afferma la “teoria delle finestre rotte” dell’università di Stanford. Staremo a vedere se questa sarà la via scelta o tutto ritornerà velocemente nell’incuria e nell’abbandono ora chè c’è a disposizione una tela bianca.


ART. 639 Codice Penale
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103.
Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro.
Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro.
Nei casi previsti dal secondo comma si procede d’ufficio.
Con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui all’articolo 165, primo comma, può disporre l’obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, l’obbligo a sostenerne le relative spese o a rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna.
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REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA DI ROMA
Art. 19. – Tutela di monumenti, edifici e beni pubblici e privati.
-E’ vietato deturpare, danneggiare, imbrattare comunque, anche con manifesti affissi in periodo di propaganda
elettorale, i monumenti, i luoghi di culto, gli edifici pubblici e privati, le mura, i reperti archeologici e relativi parapetti, recinti, fontane, sedili, fanali, cancellate, inferriate e qualunque manufatto ad essi pertinente, i mezzi di pubblico trasporto, l’arredo cittadino, vetrine e serrande di esercizi commerciali.
Sanzione amministrativa 500,00 €