Frascati (Lazio) 11 agosto 2015

PASSI CARRABILI A RASO- Il parere di un esperto !

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 16733/2007 ha ribadito che non sono soggetti a tassa o tariffa i c.d. “passi a raso”.

La Suprema Corte ha stabilito che il passo a raso, cioè senza taglio di marciapiede, listoni delimitativi o altre opere, “non determina un’occupazione visibile del suolo pubblico”, dato che “manca qualsiasi opera o manufatto realizzato su suolo pubblico”, e che “non presenta interruzioni sul marciapiede o modifiche del piano stradale che permettano, al proprietario dell’accesso, una posizione ed un uso diverso del marciapiede da quello di cui può fruire tutta la collettività”.